CONDIZIONI GENERALI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZIALI

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i servizi, alle prestazioni professionali (anche di natura consulenziale), nonché alle forniture di soluzioni e di prodotti informatici che formano oggetto, di volta in volta, del Contratto tra il Cliente e il Fornitore. Esse costituiscono parte integrante e sostanziale di tutta la documentazione contrattuale.

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che compongono il rapporto contrattuale, le Parti convengono di adottare il seguente ordine di prevalenza gerarchica:

1. Offerta Economica
2. Offerta Tecnica
3. Condizioni Generali
4. Eventuali altri allegati all’Offerta Economica

1.1 DEFINIZIONI CONTRATTUALI

Ai fini del presente documento e di tutti gli atti coordinati, i termini di seguito indicati assumono il seguente significato:

Cliente: Il soggetto che acquista il Servizio.
Fornitore: La società che eroga il Servizio.
Servizio: L’insieme delle prestazioni professionali, consulenziali, delle soluzioni e dei prodotti informatici di volta in volta descritti nel Contratto.
Livelli di Servizio (SLA): Gli indicatori metrici e prestazionali stabiliti in capo al Fornitore per l’esecuzione dei Servizi.
Periodo di Avviamento: Il lasso temporale dedicato alle fasi di presa in carico, attivazione dei Servizi o messa in esercizio di soluzioni e prodotti informatici.
Prodotto Software / Sistema / Apparato: Le soluzioni applicative, i sistemi informatici o i dispositivi hardware (inclusi i componenti elettonici e di comunicazione) impiegati o forniti per realizzare le funzionalità pattuite.
Parti: Il Cliente e il Fornitore considerati congiuntamente.


2. PERFEZIONAMENTO, DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI
2.1 Perfezionamento del Contratto

Il vincolo contrattuale si intende perfezionato nel momento in cui il Fornitore riceve l’ordine del Cliente o copia dell’Offerta Economica debitamente sottoscritta. Qualora il Fornitore dia inizio all’esecuzione delle attività su esplicita richiesta del Cliente, pur in assenza di un ordine formale, il contratto si considera concluso ex art. 1327 c.c. con successiva notifica al Cliente. Ogni Ordine d’acquisto emesso dal Cliente implica l’accettazione incondizionata delle presenti Condizioni Generali, le quali prevalgono su eventuali clausole difformi inviate dal Cliente, salvo deroghe esplicite sottoscritte in un’apposita “Appendice”.

2.2 Durata e Recesso

Il rapporto contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido fino al completo svolgimento delle attività e al rilascio della relativa reportistica tecnica. Gli effetti non possono in ogni caso protrarsi oltre 10giorni dal termine delle attività operative. Non è previsto il rinnovo tacito del rapporto.

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto di almeno 15 giorni da trasmettersi tramite raccomandata A/R o PEC. In caso di esercizio del recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento dei corrispettivi maturati per i Servizi effettivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso, restando espressamente derogato l’art. 1671 c.c. e rinunciando il Fornitore a ulteriori pretese risarcitorie.

2.3 Modifiche Contrattuali

Qualsiasi modifica, aggiornamento o integrazione alle disposizioni del Contratto o ai piani di lavoro deve essere pattuita di comune accordo e formalizzata esclusivamente per iscritto. Nei casi in cui sia previsto un preavviso ordinario per le modifiche ai termini generali, questo è stabilito in 15 giorni.


3. MODALITÀ DI ESECUZIONE E RISORSE IMPIEGATE
3.1 Organizzazione del Fornitore

Il fornitore si impegna a mantenere, per tutta la durata del contratto, un impianto di controlli di sicurezza coerente con gli Standard ISO/IEC 27001:2022 e, ove applicabile, con ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e ISO/IEC 42001.Il Fornitore opera mediante la propria organizzazione, assumendo integralmente il rischio d’impresa e gestendo in via esclusiva le risorse umane e strumentali necessarie all’erogazione del Servizio. Il Fornitore garantisce che le attività saranno eseguite con qualificata professionalità e diligenza ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., nel pieno rispetto delle normative vigenti.

3.2 Sostituzione del Personale e Accesso ai Sistemi

Il Fornitore si riserva la facoltà di sostituire il personale impiegato nelle attività, garantendo il mantenimento degli standard professionali promessi e dandone opportuno preavviso al Cliente.

Qualora l’erogazione del Servizio richieda l’accesso ai sistemi informatici o di elaborazione del Cliente, l’accesso da parte del personale espressamente autorizzato dal Fornitore sarà improntato ai principi di leastprivilegeneed-to-know, tracciabilità, segregazione dei compiti, autenticazione forte e revoca tempestiva.Tali accessi dovranno essere esclusivamente nominativi, preventivamente autorizzati dal Cliente e rigorosamente limitati al perimetro tecnico necessario all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ciascun accesso dovrà essere protetto da sistemi di autenticazione a più fattori (MFA). Tutte le attività e gli accessi eseguiti dal personale del Fornitore saranno soggetti a logging continuo. Il Fornitore garantisce che i relativi file di log saranno conservati in modalità inalterabile, protetti da modifiche o cancellazioni non autorizzate, per un periodo parisei mesi e messi tempestivamente a disposizione del Cliente su richiesta o in caso di incidente di sicurezza. I profili di autorizzazione saranno periodicamente riesaminati da entrambe le parti e i relativi diritti di accesso verranno revocati con effetto immediato al termine della specifica attività o, in ogni caso, al venir meno dell’esigenza operativa.

3.3 Clausola di Non Sollecitazione

Per tutta la durata della collaborazione e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione, le Parti si impegnano reciprocamente a non instaurare rapporti di lavoro dipendente, consulenza o collaborazione in qualsiasi forma con dipendenti o collaboratori dell’altra società che abbiano partecipato alla realizzazione delle attività contrattuali. Tale vincolo non si applica qualora i soggetti rispondano autonomamente e volontariamente a campagne generiche di recruiting promosse pubblicamente dalle società.


4. PIANIFICAZIONE, SCADENZE E OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE
4.1 Pianificazione e Verifiche

Le attività contrattuali seguono la pianificazione temporale stabilita nei documenti tecnici. La verifica dello stato di avanzamento è rimessa ai referenti tecnici delle Parti attraverso incontri periodici. Il Fornitore può essere considerato inadempiente alle scadenze solo a valle di un formale sollecito scritto da parte del Cliente.

4.2 Obbligazioni Essenziali del Cliente

Il Cliente si impegna a compiere tempestivamente tutto quanto di propria competenza per consentire l’erogazione del Servizio. In particolare, costituiscono elementi essenziali del Contratto:

La fornitura accurata e puntuale di dati, informazioni e documentazione tecnica.
La garanzia di disponibilità del proprio personale per le attività coordinate.
La concessione dell’accesso fisico ai locali, alle strutture e logico ai sistemi informativi necessari.
Il pagamento puntuale dei corrispettivi previsti.
4.3 Impatti dei Ritardi del Cliente

Qualora il Cliente ometta o ritardi le attività di sua competenza per oltre 5 giorni lavorativi (o diverso termine pattuito), il Fornitore avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:

1. Sospendere l’erogazione del Servizio fino all’adempimento del Cliente.
2. Rideterminare il valore economico del Servizio e richiedere il rimborso delle maggiori spese documentate (es. costi aggiuntivi di calcolo, materiali, straordinari del personale o costi di trasferta).

In ogni caso, i ritardi imputabili al Cliente comportano un differimento automatico e corrispondente dei termini di consegna in capo al Fornitore, escludendo l’applicazione di penali o responsabilità a suo carico.


5. CONSEGNE, COLLAUDO E LICENZE D’USO
5.1 Verbali di Consegna e Accettazione Documentale

Ogniqualvolta il Servizio preveda la consegna di “beni” materiali o immateriali (es. soluzioni software, apparati hardware, report o documenti), il rilascio deve risultare da un apposito verbale controfirmato dai rappresentanti delle Parti. I documenti sottoposti ad approvazione si intendono tacitamente accettati qualora il Cliente non formuli contestazioni scritte entro 10 giorni dalla consegna.

5.2 Procedure di Collaudo Software

Per i Prodotti Software sviluppati o forniti, il collaudo avviene secondo le specifiche tecniche pattuite. Le anomalie riscontrate dal Cliente devono essere segnalate progressivamente e vengono distinte in:

Errori Bloccanti: Malfunzionamenti che impediscono la prosecuzione dei test o ne pregiudicano gravemente i risultati strutturali. Determinano l’esito negativo del collaudo, che verrà registrato in un verbale descrittivo contenente i tempi di risoluzione a carico del Fornitore.
Errori Minori: Anomalie che non inficiano le funzionalità primarie o l’uso del sistema. Essi non possono costituire motivo di rifiuto del collaudo; il Fornitore si impegna a risolverli successivamente e le Parti redigeranno un verbale di collaudo con esito positivo allegandovi la lista delle correzioni minori da effettuare.
5.3 Proprietà Intellettuale e Licenze d’Uso

Il Fornitore (o il terzo licenziante) conserva la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale su software, codici, apparecchiature, manuali e documentazione utilizzati per l’erogazione del Servizio, ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941). Al Cliente viene concessa esclusivamente una licenza d’uso limitata alle condizioni contrattuali.

Eccezioni: Qualora il Servizio abbia per oggetto specifico lo sviluppo di software commissionato esplicitamente per il Cliente, la proprietà dello stesso si intende trasferita al Cliente, fatte salve diverse pattuizioni. Nei servizi di outsourcing, il software messo a disposizione dal Cliente rimane di proprietà di quest’ultimo, con concessione di licenza d’uso gratuita al Fornitore al solo fine di eseguire le prestazioni contrattuali.


6. GARANZIE SUI SERVIZI E SUI PRODOTTI

Il Fornitore garantisce la conformità dei Servizi e dei Prodotti Software rispetto alle specifiche quantitative, qualitative e funzionali indicate nell’Ordine.

Durata della Garanzia: Salvo diverse indicazioni dell’Offerta Tecnica, il periodo di garanzia è stabilito in 3 mesi per i Servizi Informatici Generali e in 2 mesi per i Prodotti Software specifici, decorrenti dalla data di accettazione o collaudo.
Decadenza e Limitazioni: La garanzia decade automaticamente e solleva il Fornitore da ogni obbligazione qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
1. Omessa denuncia scritta del vizio entro 8 giorni dalla scoperta.
2. Interventi, manipolazioni, manutenzioni o alterazioni del Servizio/Software eseguite dal Cliente o da terzi senza autorizzazione scritta del Fornitore.
3. Integrazione o combinazione del Servizio con prodotti o soluzioni non autorizzate dal Fornitore.
4. Utilizzo improprio o difforme dalle istruzioni operative.

Gli interventi eseguiti in garanzia non comportano la decorrenza di un nuovo o ulteriore periodo di copertura. I malfunzionamenti coperti riguardano esclusivamente le deviazioni rispetto alla documentazione ufficiale del prodotto.


7. MANLEVA E REGIME DI RESPONSABILITÀ
7.1 Limitazione Generale della Responsabilità

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Fornitore per qualsiasi danno o pretesa di terzi derivante dall’esecuzione del Contratto è limitata esclusivamente ai casi di dolo o colpa grave ovvero a violazioni di norme di ordine pubblico.

7.2 Esclusione dei Danni Indiretti

È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per danni indiretti, consequenziali, punitivi o riflessi, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita di profitto, mancati ricavi, perdita di opportunità commerciali, danno d’immagine, perdita di dati, avviamento, risparmi attesi o sanzioni comminate al Cliente da autorità di vigilanza.

7.3 Massimali di Risarcimento

In caso di colpa lieve, qualora accertata e non altrimenti esclusa, la responsabilità finanziaria complessiva del Fornitore è rigorosamente limitata a un massimale pari al:

Opzione A (Accordi Standard): Il 100% dei corrispettivi effettivamente pagati dalla Committente in relazione allo specifico Ordine nei 12 mesi precedenti l’evento dannoso.
Opzione B (Forniture Annuali/Consulenziali): Il 20% del corrispettivo complessivo corrisposto dal Cliente per l’anno contrattuale in cui si è verificato l’evento.

(Nota: La metrica applicabile sarà determinata in base alla tipologia di documento d’ordine agganciato).

7.4 Cause di Esclusione della Responsabilità

Il Fornitore non risponde di ritardi o inadempienze causati da fattori al di fuori del proprio controllo logico o materiale, quali errori nelle informazioni fornite dal Cliente, indisponibilità di accessi o sistemi del Cliente, oppure azioni di terze parti. Il Cliente si impegna a tenere indenne il Fornitore da pretese derivanti dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi legati a materiali o software messi a disposizione dal Cliente stesso.


8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Le Parti definiscono due regimi operativi alternativi per la gestione del subappalto e della cessione, da applicarsi in ragione della specificità dell’accordo sottoscritto:

Regime Vincolato (Tutela Committente): È fatto generale divieto al Fornitore di stipulare contratti di subappalto, subfornitura o cessione dei crediti a terzi senza il preventivo assenso scritto del Cliente. In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore risponde in via diretta e solida dell’operato dei subappaltatori (ai quali è vietato l’ulteriore subappalto a cascata), garantendo il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali e manlevando il Cliente. La cessione del contratto e dei crediti è liberalizzata solo per i trasferimenti in favore di società appartenenti al medesimo Gruppo societario della Committente.
Regime Semplificato (Tutela Fornitore): Il Fornitore ha la facoltà di subappaltare o cedere a terzi, in tutto o in parte, il Servizio o il Contratto senza necessità del preventivo consenso del Cliente, restandone comunque garante ad ogni effetto e manlevando il Cliente da rischi o passività direttamente connesse all’esecuzione dei terzi.


9. RISOLUZIONE ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

Ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l’altra Parte incorra in un grave inadempimento non sanato entro il congruo termine fissato nella diffida ad adempiere (ex art. 1454 c.c.).

Costituiscono, tra gli altri, motivi di risoluzione immediata per grave inadempimento:

1. Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superiore a 60 giorni di calendario.
2. La violazione degli impegni di riservatezza, sicurezza logica e proprietà intellettuale.
3. La mancata predisposizione o allegazione della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di risoluzione per qualsiasi causa, il Cliente è tenuto a corrispondere immediatamente al Fornitore i corrispettivi maturati fino alla data di efficacia della risoluzione, unitamente ai costi di avviamento delle attività non ancora ammortizzati alla medesima data.


10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO INDUSTRIALE
10.1 Obblighi di Confidenzialità

Le Parti si impegnano a considerare come strettamente riservati tutti i dati, i documenti, le informazioni commerciali, tecniche e i segreti industriali scambiati o acquisiti nel corso dell’esecuzione del Contratto (le “Informazioni Riservate”). Esse tratteranno tali informazioni applicando misure di protezione e cura con standard minimi non inferiori a quelli utilizzati per la custodia delle proprie informazioni strategiche.

10.2 Estensione del Vincolo

Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate esclusivamente al personale (dipendenti, collaboratori, società controllate/collegate o subappaltatori autorizzati) per i quali la conoscenza sia strettamente necessaria all’esecuzione delle attività. Il Fornitore risponde ex art. 1381 c.c. del rispetto dei vincoli di segretezza da parte dei propri collaboratori.

10.3 Esclusioni e Durata

I vincoli di riservatezza non si applicano alle informazioni che:

Siano o divengano di pubblico dominio per cause indipendenti dalla condotta del Fornitore.
Siano già in possesso della Parte ricevente in via non confidenziale prima della stipula.
Vengano trasmesse da terzi legittimati al libero trasferimento.
Debbano essere divulgate per obbligo di legge, regolamento o provvedimento dell’Autorità (previa tempestiva notifica scritta all’altra Parte per consentire l’attivazione di tutele legali).

Gli obblighi di riservatezza rimarranno pienamente in vigore per un periodo di 6 mesi dalla data di cessazione o conclusione del Contratto.

10.4 Restituzione e Distruzione dei Dati

Su semplice richiesta scritta del Cliente, ovvero alla cessazione del rapporto, il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni, a riconsegnare o a distruggere (attestando l’operazione per iscritto) qualsiasi copia di documenti, supporti o registrazioni informatiche contenenti Informazioni Riservate, fatti salvi gli obblighi minimi di conservazione previsti dalla legge.


11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Le Parti si adeguano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Titolari Autonomi: Per quanto concerne i dati strettamente legati alla gestione amministrativa e civilistica del Contratto (es. dati dei legali rappresentanti, firmatari e referenti d’ufficio), le Parti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento, garantendo l’assolvimento degli oneri informativi ex art. 13 GDPR.
Responsabili del Trattamento: Qualora l’esecuzione delle attività tecniche comporti il trattamento ordinario o inevitabile di dati personali di terzi di cui il Cliente è Titolare, il Fornitore si impegna a farsi designare formale Responsabile del Trattamento (o Sub-responsabile) ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Misure di Sicurezza: Il Fornitore garantisce di possedere le capacità tecniche e l’affidabilità organizzativa per l’adozione di misure logiche e fisiche adeguate a tutelare l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali, proteggendoli da minacce cibernetiche, esfiltrazioni o accessi non autorizzati. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare tale conformità e a consentire l’esecuzione di audit, ispezioni e controlli periodici dei sistemi informatici impiegati per il Servizio.
Diritti degli interessati: Il Fornitore, nella sua qualità di Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR, si impegna a collaborare attivamente con il Cliente al fine di evadere tempestivamente le richieste formulate dagli interessati per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III del GDPR (tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione).
Subfornitore: Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore ad avvalersi della società Aruba Business Srl in qualità di sub-responsabile del trattamento per l’erogazione dei servizi di Data Center, ospitalità infrastrutturale (Housing/Hosting), conservazione dei dati, copie di sicurezza (Backup) e ripristino dei sistemi (Disaster Recovery). Il Fornitore garantisce che tutti i sistemi, i server e gli apparati di archiviazione utilizzati da Aruba Business Srl per conto del Cliente sono localizzati fisicamente all’interno di Data Center situati in Italia (città di Bergamo). I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti, replicati o resi accessibili al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il Fornitore si assicura che l’infrastruttura di Data Center di Aruba Business Srlrispetti elevati standard di sicurezza logica e fisica (es. controllo degli accessi biometrico, videosorveglianza 24/7, sistemi antincendio e ridondanza elettrica) e che sia allineata ai controlli previsti dalle certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018. Il Fornitore rimane pienamente responsabile nei confronti del Cliente per l’operato del sub-responsabile e si impegna a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza concordate. Qualora il Fornitore intenda sostituire Aruba Business Srl o modificare la dislocazione geografica del Data Center, dovrà darne comunicazione scritta al Cliente con almeno 30 giorni di preavviso. Il Cliente avrà il diritto di opporsi alla variazione per giustificati motivi di sicurezza o conformità normativa entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso.


12. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Cooperazione e Coordinamento: Il Cliente si impegna a informare preventivamente il Fornitore circa i rischi specifici presenti nei locali in cui andrà ad operare il personale e in merito alle misure di emergenza adottate. Il Fornitore coopererà per il coordinamento degli interventi volti a eliminare i rischi da interferenza.
DUVRI e Costi della Sicurezza: Il Cliente è tenuto a elaborare e allegare al Contratto, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Laddove non vi siano rischi da interferenza tra le lavorazioni, le Parti registrano che i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 sono pari a zero. Qualora emergano interferenze impreviste in corso d’opera, le Parti si incontreranno per aggiornare il documento e valutare i relativi costi.
Riconoscimento e Manleva: L’accesso del personale ai siti aziendali è subordinato all’esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. La mancata predisposizione del DUVRI da parte del Cliente costituisce grave inadempimento e lo obbliga a tenere indenne il Fornitore da sanzioni o pregiudizi. Il Fornitore garantisce altresì l’adozione di idonee misure a protezione dei documenti e materiali del Cliente custoditi presso i propri locali contro rischi di furto, incendio o agenti atmosferici.


13. ADEMPIMENTI NORMATIVI E TUTELA DELLA REPUTAZIONE
13.1 Modello 231 e Trasparenza

Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001). Conferma di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico del Cliente (laddove pubblicati) e si impegna ad astenersi da qualsiasi comportamento atto a configurare reati o illeciti ai sensi del citato decreto. Si impegna inoltre al rispetto delle disposizioni cogenti in materia di Anti-Corruzione nazionali e internazionali applicabili in Italia.

13.2 Diritti di Audit

Il Fornitore riconosce al Cliente la facoltà di accedere ai propri locali e strutture per effettuare controlli e verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni. Tale diritto è esercitabile per l’intera durata del Contratto, anche tramite auditor esterni, con un preavviso minimo di 5 giorni e durante il normale orario di lavoro.

13.3 Tutela del Marchio e dell’Immagine

Al Fornitore non è conferito alcun potere di rappresentanza o mandato ad agire in nome e per conto del Cliente. Il Fornitore deve svolgere i Servizi evitando qualsiasi condotta che possa ledere l’immagine o la reputazione del Cliente, ed è fatto espresso divieto di utilizzo commerciale o improprio dei loghi, marchi o domini e-mail del Cliente senza esplicita autorizzazione.



14. FORO COMPETENTE E SPESE FISCALI
14.1 Giurisdizione e Foro Esclusivo

Il presente Contratto è interamente assoggettato alla giurisdizione e alla legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dello stesso, si fa riferimanto alla competenza territoriale esclusiva:

Foro: Il Foro di Roma.
14.2 Oneri Fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali derivanti dal presente Contratto sono regolati secondo le norme vigenti e si intendono a carico della Parte che vi darà luogo, con obbligo di registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

14.3 Negoziazione delle Clausole

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo è stato oggetto di specifiche trattative individuali ed è stato determinato sulla base di esse; viene pertanto esclusa la necessità di specifica sottoscrizione separata delle clausole onerose ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c..